(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  77
                         del 13 agosto 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2019); 
  Vista la legge  regionale  10  dicembre  2019,  n.  75  (Norme  per
incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti
da filiera corta nelle mense scolastiche) 
  Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi
collegati alla legge  di  assestamento  del  bilancio  di  previsione
2020-2022); 
  Vista la legge  regionale  27  novembre  2020,  n.  93  (Interventi
normativi collegati alla terza variazione al bilancio  di  previsione
finanziario 2020-2022.  Modifiche  alla  l.r.  73/2005  e  alla  l.r.
19/2019); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2021); 
  Considerato quanto segue: 
    1. In relazione  all'aggiornamento  del  cronoprogramma  e  delle
esigenze connesse alla  realizzazione  dell'intervento  e'  opportuno
procedere ad alcune rimodulazioni di spese  previste  per  finanziare
interventi nel settore della mobilita', ripartendo gli  importi,  non
variati, anche sulle annualita' 2022 e 2023; 
    2.  E'  opportuno  rimodulare  e  incrementare  il  finanziamento
previsto dall'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2020,  n.
98 (Legge di stabilita' per l'anno 2021), per la realizzazione  degli
interventi sul sistema viario di Pisa, a  seguito  dell'aggiornamento
del cronoprogramma  e  delle  esigenze  connesse  alla  realizzazione
dell'intervento; 
    3. Sebbene la sentenza della  Corte  costituzionale  n.  31/2021,
abbia dichiarato incostituzionali gli articoli 2, 3 e 4  della  legge
regionale  10  dicembre  2019,   n.   75   (Norme   per   incentivare
l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da  filiera
corta nelle mense scolastiche), la Regione puo' comunque continuare a
svolgere attivita' istituzionali di promozione dei prodotti  agricoli
toscani, attuando tali  interventi  tramite  gli  ordinari  strumenti
della programmazione regionale ed europea. Pertanto la  l.r.  75/2019
puo' essere parzialmente abrogata; 
    4. E' necessario completare il finanziamento degli  interventi  a
favore del sistema neve, di cui al bando  «Sistema  neve  in  Toscana
2020», mirati a sostenere le spese in  conto  esercizio  relative  al
funzionamento ed alla  manutenzione  degli  impianti  sciistici,  nel
contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela,
valorizzazione  e  ripristino   delle   risorse   paesaggistiche   ed
ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico  e
sociale della montagna; 
    5. E' necessario prevedere in favore  della  Fondazione  festival
Pucciniano un contributo fino all'importo massimo di euro  660.000,00
per l'anno 2021, in continuita' rispetto  agli  esercizi  precedenti,
finalizzato  al  pagamento  delle  rate  dei  mutui  contratti  dalla
Fondazione stessa per la costruzione del teatro all'interno del Parco
della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio; 
    6. La modifica dell'articolo 3 della l.r. 97/2020  e'  necessaria
per prevedere che l'assegnazione del  contributo  per  le  annualita'
2022 e 2023 sia disciplinata  con  delibera  di  Giunta  regionale  e
quindi non piu'  con  specifici  accordi,  al  fine  di  semplificare
l'attivita' amministrativa; 
    7. E'  opportuno  finanziare  la  progettazione  di  fattibilita'
tecnica ed economica di interventi sulla strada provinciale (SP)  107
nella Citta' Metropolitana di Firenze e sulla SP 5  in  Provincia  di
Pistoia; 
    8. Per disincentivare il passaggio di mezzi pesanti sulla  strada
di  grande  comunicazione  Firenze-Pisa-Livorno  (SGC  FI-PI-LI),  e'
necessaria una norma con la quale la Giunta regionale e'  autorizzata
ad erogare alle societa' di gestione delle autostrade A11  e  A12  il
contributo massimo di euro 75.000,00 per il 2021 ed  euro  200.000,00
per il 2022 a seguito di stipula di specifica convenzione; 
    9. Per favorirne  la  ripresa  economica  ed  il  rilancio  delle
attivita',  e'  opportuno  prevedere  interventi  straordinari  e  di
emergenza mediante un contributo a fondo perduto agli enti fieristici
presenti sul territorio; 
    10. E' necessario  assicurare  alla  Fondazione  Alinari  per  la
Fotografia - FAF Toscana, un contributo straordinario  pari  ad  euro
110.000,00 per l'annualita' 2022, finalizzato alla prosecuzione delle
azioni connesse alla custodia  e  alla  collocazione  del  Patrimonio
Alinari; 
    11. E' necessario attribuire risorse straordinarie al  Comune  di
Pontedera per l'acquisto di un  immobile  da  destinare  ad  edificio
scolastico,  ove  collocare  i   locali   dell'Istituto   comprensivo
Curtatone e Montanara, al fine di porre  rimedio  ad  una  criticita'
insanabile  legata  all'attuale  costruzione   ospitante   l'istituto
scolastico; 
    12. Al fine di favorire  la  costituzione  delle  Societa'  della
salute, disciplinate dal capo  III  bis  del  titolo  V  della  legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio  sanitario
regionale), anche in coerenza con gli obiettivi gia' contenuti  nella
legge regionale 23 marzo 2017, n. 11  (Disposizioni  in  merito  alla
revisione degli ambiti territoriali delle  zone-distretto.  Modifiche
alla l.r. 40/2005 ed  alla  l.r.  41/2005),  e'  opportuno  prevedere
l'erogazione di un  contributo  di  primo  avvio  per  incentivare  e
sostenere   tali   organismi   che   rappresentano   una    soluzione
organizzativa in  grado  di  rafforzare  la  sanita'  territoriale  e
sviluppare in modo efficace l'integrazione del sistema sanitario  con
quello socio assistenziale,  perseguono  la  salute  e  il  benessere
sociale garantendo la presa in carico  integrata,  e  favoriscono  la
partecipazione dei cittadini; 
    13. Per sostenere le attivita'  economiche  colpite  dalla  crisi
dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' opportuno  che  i
canoni  su  immobili  di  proprieta'  regionale  utilizzati  per   lo
svolgimento di attivita'  commerciali,  fieristiche  e  congressuali,
siano  ridotti,  per  l'anno  2021,  in  misura  proporzionale   alla
riduzione degli incassi registrati rispetto al 2019; 
    14. Al fine di valorizzare  la  riserva  naturale  regionale  del
Sasso di Simone in localita' Sestino (AR), e' opportuno concedere  un
contributo per interventi di manutenzione straordinaria del  percorso
di accesso; 
    15. E' opportuno finanziare, anche per  gli  anni  2021  e  2022,
interventi connessi alle  attivita'  sui  temi  dell'educazione  alla
legalita', dell'impegno sociale, della cittadinanza  attiva  e  della
partecipazione democratica; 
    16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di
approvazione, e' necessario disporre la  sua  entrata  in  vigore  il
giorno della pubblicazione sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Disposizioni finanziarie 
            Modifiche all'articolo 255 della l.r. 65/2014 
 
  1. Il comma  6-bis  dell'articolo  255  della  legge  regionale  10
novembre 2014, n. 65  (Norme  per  il  governo  del  territorio),  e'
sostituito dal seguente: 
    «6-bis.  Alla  spesa  di  cui  all'articolo  23-bis,   comma   2,
autorizzata fino all'importo massimo di euro  163.000,00  per  l'anno
2020 e di euro 243.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte  senza  oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale con le risorse gia' stanziate  a
legislazione vigente nella Missione  8  "Assetto  del  territorio  ed
edilizia  abitativa",  Programma  01  "Urbanistica  e   assetto   del
territorio", Titolo 1 "Spese correnti" rispettivamente: 
      a) per  euro  163.000,00  per  l'anno  2020,  del  bilancio  di
previsione 2019-2021, annualita' 2020; 
      b) per  euro  243.000,00  per  l'anno  2021,  del  bilancio  di
previsione 2021-2023, annualita' 2021.».